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Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la versione definitiva del testo del GDPR, il Regolamento Europeo 2016/679, cioè il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale le aziende/organizzazioni dovranno adeguarsi alla nuova “legge sulla privacy”.
Sicuramente la Sua organizzazione ha già affrontato l’applicazione del D.lgs 196/03 (codice della privacy), ma ora tale norma verrà sostituita/integrata dal nuovo Regolamento Europeo che porta una serie di novità, tra le più significative:
Il principio della Responsabilità (accountability) che comporterà l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure inerenti la protezione dei dati, adottate in conformità al Regolamento Europeo;
I Registri delle attività di trattamento (art. 30) in cui vengano riportare tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare o del responsabile;
“Le valutazioni del rischio” o meglio Le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, o Privacy Impact Assessment (art. 35) in caso di trattamenti rischiosi, oppure a seguito di verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante; attività ormai consolidata in altri ambiti (sistemi di gestione qualità, sicurezza, ecc.).
La designazione del Data Protection Officer (interno o esterno) (art. 37), obbligatorio per autorità o organismi pubblici (eccetto le autorità giudiziarie), per le aziende che richiedono il monitoraggio dei dati su larga scala, oppure aziende che trattano su larga scala dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici;
Sanzioni particolarmente gravose che possono arrivare sino al 2% del fatturato aziendale.
Lo Studio Spada effettua consulenza Privacy GDPR e in generale per tutti gli adempimenti connessi al nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati. Possiamo diventare il tuo riferimento per la consulenza privacy.
Aiutiamo i nostri clienti a migliorare la Sicurezza dei Sistemi Informatici aziendali e li supportiamo nella preparazione degli adeguamenti normativi richiesti in ambito sicurezza.
Supportiamo i nostri clienti nel disegno e nella definizione della struttura organizzativa dei processi aziendali, per una corretta gestione della Sicurezza delle Informazioni, con l’introduzione di policy e procedure
Contattaci per un preventivo. Potremo valutare con te le soluzioni più efficienti ed efficaci all'adeguamento a quanto in esso riportato.
In base all'articolo 83, sono le autorità di controllo nazionali (Garante) a provvedere affinché le sanzioni amministrative siano effettive, proporzionate e dissuasive. In base al principio di coerenza, l'intervento delle autorità dovrà essere equivalente tra i vari Stati.
Al momento di infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo dovrà considerare vari criteri per stabilire il tipo di sanzione da applicare e l'eventuale importo:
Il legislatore italiano, col decreto di adeguamento del Codice Privacy, ha sostanzialmente confermato le fattispecie penali previste dal Codice, introducendo la previsione del danno come elemento caratterizzante in alternativa allo scopo di profitto. Quindi non si terrà contro del solo profitto economico dell’autore dell’illecito ma anche del danno arrecato agli interessati, compreso il danno d’immagine e reputazionale della vittima, in tal modo coprendo le fattispecie di revenge porn.
I resti previsti dal Codice sono:
L'art. 167 del Codice stabilisce che: “Quando per lo stesso fatto è applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita”. La norma, però, appare del tutto indeterminata rispetto ai criteri per stabilire la diminuzione.
Inoltre, i reati previsti dall’art. 167 bis e 167 ter del Codice hanno come elemento caratterizzate il trattamento su larga scala, concetto già introdotto dal regolamento e sostanziato dai pareri del Working Party art. 29 (oggi European Data Protection Board). L’attuazione della norma penale potrebbe creare problemi di tassatività essendo il concetto estraneo alla normativa criminale.
Il regolamento europeo distingue due gruppi di violazioni.
In ogni caso le sanzioni devono essere considerate un'arma dissuasiva, non certo una punizione, nel senso che, come precisato da Isabelle Falque-Pierrotin, Presidente del gruppo Articolo 29, si terrà conto del graduale adeguamento necessario per una regolamentazione complessa come il GDPR, e ogni violazione sarà soppesata alla luce della sua gravità. Le sanzioni saranno, quindi, proporzionate anche all'azienda, in modo da non costringerla a chiudere l'attività.
L'autorità di controllo ha il potere di irrogare sanzioni correttive. Essi consistono nel:
I provvedimenti adottati dalle autorità di controllo possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria.
Richiedi un preventivo per ricevere la Consulenza necessaria per l’adeguamento alla nuova normativa Privacy.

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