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Valutazione del rischio da Coronavirus e aggiornamento del DVR

2020-04-16 18:56

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Valutazione del rischio da Coronavirus e aggiornamento del DVR

Valutazione del rischio da Coronavirus e aggiornamento del DVR

La diffusione del contagio da Covid-19, che nel giro di poche settimane ha ormai assunto una dimensione globale, ha radicalmente modificato le nostre abitudini di vita, riflettendosi notevolmente sulla nostra sfera sia personale che professionale.

Nel tentativo di gestire quella che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come una vera e propria pandemia è stata generata nel nostro paese -a livello giuridico- una fitta legislazione, nel giro di poco tempo. Improvvisamente, in questa maniera, alle varie normative ordinarie di settore se ne sono affiancate di emergenziali, dirette ad integrare o a derogare le prime nei più vari e diversificati settori della vita civile: essenziale, di fronte a un tale quadro, diventa il lavoro dell’interprete nel raccordo tra le varie fonti normative.

L’esigenza di predisporre misure di sicurezza finalizzate a contenere il più possibile l’espansione del contagio, essenziale in un contesto del genere, porta al centro dell’attenzione di studiosi e interpreti del diritto, ancora una volta, il settore della salute e sicurezza sul lavoro.

È noto come, in tale campo del diritto, l’obbligo generale di sicurezza sia posto primariamente in capo al datore di lavoro; se da un lato, l’art. 2087 c.c. gli impone di «adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», dall'altro la legislazione di settore, rappresentata principalmente dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), provvede a specificare ulteriormente quel dovere, sancendo una fitta serie di oneri prevenzionistici e rendendo la figura in oggetto il “principale debitore di sicurezza” nei luoghi di lavoro.

Tra gli obblighi propri del datore di lavoro spiccano, per la loro priorità logico-giuridica, quelli delineati dall’art. 17 del T.U. e definiti dallo stesso espressamente come “indelegabili”:

 a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Com'è noto, è solamente tramite l’adempimento di tali oneri che si pongono le basi per un adeguato sistema di prevenzione aziendale, parametrato su una corretta valutazione di tutti i rischi cui i lavoratori sono quotidianamente esposti in azienda.

Ed è proprio sulla necessità o meno di aggiornare il DVR aziendale ex art. 28 T.U. (o il DUVRI ex art. 26 co. 3 T.U. nel caso in cui l’impresa abbia appaltato uno o più lavori o servizi ad imprese esterne) che si è concentrata negli ultimi giorni l’attenzione degli studiosi e dei docenti della materia. 

La pubblicazione del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 prima, e la ratificazione del protocollo condiviso tra governo e parti sociali del 14 marzo 2020 poi, ha portato molti imprenditori ad interrogarsi sulla necessità o meno di provvedere a completare tali documenti in conformità alle nuove disposizioni di legge anti-contagio; interrogativo, la cui rilevanza è ulteriormente accentuata dalle sanzioni penalmente poste dallo stesso testo unico all’art. 55, in caso di omesso adempimento ai doveri di cui all'art. 17 summenzionato


Adottare misure efficaci per contenere il rischio da Coronavirus è un’esigenza sempre più evidente: nella vita di tutti i giorni ma anche nei luoghi di lavoro.

Tra i tanti quesiti che emergono, negli ultimi giorni, vi è anche quello relativo alla valutazione del rischio da Coronavirus e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Valutazione rischio COVID-19 e aggiornamento del DVR

Per esigenze di tipo organizzativo/gestionale risulta essere utile redigere un piano di intervento o una procedura per la gestione di determinate situazioni (legate, ad esempio, al presentarsi di sintomatologie che possano ricondurre a quelle causate dal Coronavirus) ed un aggiornamento della valutazione del rischio biologico dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19. 

Tale documento andrà redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente.

Prevenzione Coronavirus: le indicazioni per datore di lavoro e collaboratori

Innanzitutto, il datore di lavoro è tenuto a far rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti, anche tramite diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni utili (solo quelle provenienti da soggetti istituzionali).

Altre indicazioni operative sono legate a:

  • limitazione dei contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione (ad esempio, evitando situazioni in affollamento in ambienti chiusi, privilegiando modalità di lavoro a distanza o di collegamento da remoto per riunioni e incontri;
  • misure rafforzative delle norme di comportamento e di corretta prassi igienica, non solo nei confronti dei lavoratori ma anche degli utenti esterni occasionali. Ad esempio: adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più utilizzate o messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani.

Il Ministero della Salute ha fornito anche delle indicazioni sui 10 comportamenti da seguire per limitare il rischio contagio da Coronavirus  clicca qui per consultarla.

In un'altra infografica, il Ministero della Salute ha fornito anche delle indicazioni sul corretto lavaggio delle mani: clicca qui per consultarla.

Vuoi essere certo che il DVR della tua attività sia aggiornato e conforme ai rischi presenti in azienda? Contattaci oggi stesso per maggiori informazioni.

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